Conferimento terre

cava vista aerea
Cava delle Capannelle srl è autorizzata dall’Ente provinciale al conferimento di terre e rocce da scavo ai fini del recupero ambientale dell’area di coltivazione.

Le terre e rocce da scavo da poter conferire presso il ns. ambito estrattivo in qualità di sottoprodotti, devono rispettare i valori limiti di cui alle CSC (concentrazioni soglie di contaminazione) della tabella A (siti ad uso pubblico, privato e residenziale) della parte quarta – titolo V allegato 5 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

E’ consentito lo smaltimento di terre provenienti di scavi, previa presentazione presso gli uffici di cava (info@idigital3.net) di copia della documentazione di cui al D.P.R. n. 120 del 13/06/2017 pubblicato in G.U. al n. 183 del 07/08/2017, in particolare composta da:

Per cantieri di piccole dimensioni (< 6.000 mc.) o grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA

  • dichiarazione di utilizzo (art.21)
  • analisi chimica con set analitico appropriato (compreso amianto)
  • report pec di avvenuta consegna ad Arpa territorialmente competente o copia protocollata
  • report per di avvenuta consegna a comune di provenienza o copia protocollata

Per cantieri di grande dimensioni (> 6.000 mc.) sottoposti a VIA o AIA

  • piano di utilizzo (art.9)
  • analisi chimica con set analitico appropriato (compreso amianto)
  • report pec di avvenuta consegna ad Arpa territorialmente competente o copia protocollata
  • report per di avvenuta consegna a comune di provenienza o copia protocollata

Si ricorda alla Clientela che la normativa vigente prescrive l’obbligo per il soggetto che intende conferire, ai fini del riutilizzo delle terre e rocce da scavo, di presentare la documentazione di cui sopra agli enti competenti (Arpa e Comune) almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori.
In caso di cantieri di grandi dimensioni (VIA-AIA) il preavviso è di almeno 90 giorni dall’inizio dei lavori.

Ogni conferimento di terre e rocce da scavo potrà avvenire solo se accompagnato dal relativo documento di trasporto (DDT) così come indicato all’art. 6 del DPR n. 120/2017, pena allontanamento del mezzo di trasporto dal ns sito produttivo.
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